Le vasche di contenimento per i pannelli fotovoltaici sono costituite da lamiere aggraffate installate al di sotto dei pannelli stessi. Queste vasche hanno funzione di copertura e fungono da supporto per l’ancoraggio dei pannelli fotovoltaici.
La nostra azienda garantisce la tenuta alle infiltrazioni delle vasche poiché non ci serviamo di lamiere grecate che per loro natura devono necessariamente essere forate per l’installazione delle lamiere stesse e dei pannelli fotovoltaici.
Le nostre vasche sono realizzate in lamiere con aggraffatura doppia, offrendo una soluzione di continuità e una totale impermeabilizzazione all’acqua. I pannelli fotovoltaici infine vengono fissati alle graffe con degli speciali fissaggi.
Anche le nostre linee vita certificate si servono della stessa modalità di fissaggio.
…E’ ancora obbligatorio, in Veneto, installare linee vita ed ancoraggi sulle coperture?
L’obbligo di installazione di questi dispositivi era stato sancito dalla Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 4 che aveva introdotto in un testo di legge già in vigore, la Legge Regionale 61/85, un articolo specifico che riportiamo integralmente:
Articolo 79/BIS Legge Regionale Veneto 61/85
1. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata
alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.
3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.
4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità
Le istruzioni tecniche erano poi state indicate, come previsto dal comma 2, tramite uno specifico regolamento tecnico:
ALLEGATO A – Dgr n. 2774 del 22 SETT 2009 Istruzioni tecniche relative alle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza
poi aggiornato…
ALLEGATO B alla Dgr n. 97 del 31 gennaio 2012 Istruzioni tecniche relative alle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza
Fino a questo punto l’iter della legislazione veneta relativa all’obbligo di installazione di sistemi anticaduta appare del tutto analogo a quello di altre amministrazioni.
Nel 2014 è stata emanata una legge che ha creato non poca confusione e perplessita tra gli addetti ai lavori. La legge in pratica ha svuotato di gran parte del suo significato l’articolo 79/BIS Legge Regionale Veneto 61/85 che abbiamo citato nell’articolo precedente. Riportiamo anche in questo caso il testo integrale
LEGGE REGIONALE n. 28 del 25 settembre 2014
Art. 1 Modifica dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e norme attuative e transitorie
1. Al comma 1 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le parole: “, anche nella successiva fase di manutenzione,” sono soppresse.
2. La Giunta regionale adegua le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive degli interventi edilizi, di cui al comma 2 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, alle disposizioni recate dal comma 1.
3. L’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti e ai lavori in corso alla data della sua entrata in vigore.
La situazione in Veneto
Ai sensi del testo unico nazionale D.lgs 81/08 in Veneto come in tutta Italia il fascicolo dell’opera deve prevedere la descrizione delle misure di sicurezza per interventi di manutenzione successivi.
Ricordiamo che queste misure dovrebbero sempre essere adeguate e tarate in base all’entità degli interventi previsti e ad una scrupolosa analisi dei rischi.
Indicazioni generiche di utilizzo, anche in caso di accessi sporadici e di brevi sopralluoghi, di ponteggi o di dispositivi di protezione collettiva – ad esempio parapetti temporanei da cantiere – se in alcune situazioni possono apparire sensate, in tante altre sembrano spesso superficiali semplificazioni per non gestire il tema della sicurezza, risultando inattuabili o sproporzionate a livello economico, rispetto alla modesta entità delle operazioni da compiere.
Molti comuni, tuttavia, alla presentazione del permesso a costruire (o della SCIA) o alla richiesta dell’agibilità, potrebbero non richiedere la documentazione relativa ai sistemi anticaduta previsti o installati.
Al momento quindi, pur valendo quanto espresso dal testo unico nazionale D.lgs 81/08, non è più prevista la presentazione di specifici documenti agli uffici tecnici comunali, l’indicazione dell’installazione di impianti anticaduta su edifici nuovi o oggetto di ristrutturazioni è garantita unicamente dalla deontologia professionale dei tecnici. In attesa di ulteriori evoluzioni dello scenario normativo…